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Statuto

Allegato “A” dell’atto costitutivo di associazione culturale «Compagnia dei Viandanti”

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Art. 1 – DENOMINAZIONE – È costituita un’associazione denominata “Compagnia dei Viandanti”, regolata dalla normativa civilistica di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché dalla legge 7/12/2000 n° 383.

Art. 2 – FINALITÀ – L’associazione non ha fini di lucro. L’associazione opera per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare la pratica delle discipline sportive in natura, con particolare riferimento al turismo lento, del  patrimonio culturale locale e delle tradizioni popolari, in collaborazione con le altre realtà ed enti operanti aventi finalità e scopi affini. L’associazione può promuovere ogni azione ritenuta opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale; collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche; gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale

In particolare:

•          la promozione dell’andar per sentieri, mediante l’organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all’estero comprese le passeggiate ed i trekking con l’asino e il cavallo, animali pazienti e sensibili utilizzati da anni in pet therapy;

•          l’organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

•          l’organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolti alle persone portatrici di handicap e diversamente atte;

•          l’educazione al trekking attraverso seminari, conferenze, proiezioni e promuovendo la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale;

•          la preparazione fisica e tecnica dei trekkers mediante attività guidate, corsi propedeutici e di orientamento;

•          la tutela e la valorizzazione e la creazione di mostre riguardanti il patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari;

•          incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura; pubblicazione di stampe periodiche e non, editoria naturalistica e non o di altri strumenti informativi, che diffondano l’attività dell’Associazione, la cultura della natura e del trekking;

•          la protezione e il controllo ambientale con e per conto di enti preposti, quali ad esempio PNALM, Corpo Forestale dello Stato, ecc.

Le attività svolte dai soci, coordinate e promosse dall’Associazione in conformità a quanto stabilito dalla Legge quadro nazionale del 29/03/2001 n° 135, sono indirizzate in particolare a:

•          accompagnare singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale e storico illustrandone le caratteristiche;

•          progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico-culturale, ambientale, nonché di trekking escursionistici, visite guidate in luoghi di alta valenza culturale anche con l’ausilio di biciclette, mountain bike, canoa e kayak. Dove si reputi necessario o comunque nelle escursioni effettuate tra isole è previsto l’affitto di una barca a vela con cui spostarsi;

•          organizzare la promozione e la realizzazione di iniziative legate alla pratica dell’escursionismo, al trekking in ambiente collinare, montano ed alpino, degli sport non estremi in stretto contatto con la natura, al turismo sostenibile ed ambientale, alle visite a siti d’interesse antropologico e storico, garantendo l’accompagnamento e l’assistenza di personale qualificato;

•          collaborare con e/o gestire i centri di educazione ambientale del territorio provinciale ed altri, e con le istituzioni scolastiche, educative e culturali;

•          progettare itinerari didattici, in collaborazione con le scuole ed altri enti, per valorizzare la Cultura, la Storia e l’Ambiente del nostro territorio;

•          organizzare momenti di formazione ed aggiornamento per i soci e formazione non formale per gli adulti;

•          la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all’estero, le azioni all’interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

•          promuovere e valorizzare in particolare il territorio dell’Appennino Centrale in particolar modo nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nella Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno,  la Valle di Comino, nel Parco Regionale del Sirente – Velino e nel Parco Nazionale della Majella, in collaborazione con le Comunità Montane, i Comuni, le Pro Loco, le Associazioni di figure professionali turistiche, gli Enti Parco e Riserve naturali, gli operatori privati del turismo, in modo da contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile, non solamente con gli accompagnamenti naturalistici, ma anche con la progettazione e l’organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico-culturale, naturalistico, sportivo, eno-gastronomico e dei prodotti tipici locali di qualità, e produzione di materiale divulgativo ed informativo, allo scopo di potenziare ed ampliare la conoscenza delle risorse ed attrattive del nostro distretto turistico.

 L’associazione si propone , altresì, di contribuire:

•          alla conservazione, recupero e gestione di strutture logistiche e di supporto alle attività escursionistiche (rifugi, ostelli, campeggi, aree protette, punti di ristoro, ecc.);

•          alla realizzazione di opere che favoriscano l’accesso a dette strutture anche ad escursionisti diversamente abili;

•          allo sviluppo di attività di volontariato nella Protezione  Civile e di Soccorso in montagna e Protezione ambientale;

•          alla promozione di corsi di primo soccorso e sicurezza in montagna insieme ad altri Enti ed organizzazioni.

L’associazione intende, inoltre:

•          proporre provvedimenti che incentivino la diffusione dell’escursionismo e impediscano i danni ambientali;

•          elaborare, anche su incarico di Enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti di sentieri e strutture connesse compresa l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale e dei percorsi natura;

•          produrre materiale audiovisivo, fotografico, cartaceo utile a favorire l’approfondimento tecnico e divulgativo di tutte le attività protese al raggiungimento delle finalità sociali;

Art. 3 – SEDE – L’associazione ha sede in con sede in Veroli, Via Passeggiata San Giuseppe n. 34, e potrà istituire sedi secondarie per l’esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 – DURATA – L’associazione ha durata fino al 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea dei soci.

TITOLO II – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione; contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; contributi provenienti da organismi a carattere internazionale; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

TITOLO III – SOCI

Art. 6 – SOCI – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione. Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. L’ammissione può essere negata, purché il diniego sia debitamente motivato. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI – Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi; attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi, tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto; mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione; versare periodicamente la quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; a partecipare all’assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell’associazione, nonché per tutte le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci. Gli eventuali soci mino-renni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma acquisiranno in automatico il diritto di esercitare il voto in assemblea al compimento della maggiore età.

TITOLO IV – ORGANI

Art. 8 – ORGANI – Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Revisore Unico dei Conti. Tali cariche sono ricoperte a titolo gratuito nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l’assemblea degli associati. E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’atto dell’assunzione dell’incarico.

Art. 9 – ASSEMBLEA – L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata da tutti i soci. L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Il presidente deve convocare l’assemblea senza indugio qualora la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo che faccia richiesta scritta almeno tre decimi degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle richiesta devono essere indicate le materie da trattare. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Spetta all’assemblea deliberare in merito: all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla definizione del numero dei membri; alla nomina del Revisore Unico dei Conti; alla determinazione dei compensi delle diverse cariche sociali; all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; ad ogni altro argomento riservatole dallo statuto o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre. L’assemblea è convocata mediante avviso scritto esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici, scelti tra i soci maggiorenni. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri, questi saranno sostituiti dai soci non eletti che hanno ottenuto più voti in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo. I membri così eletti dureranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione. I membri dei Consigli Tecnici e degli organi costituiti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle discussioni e alle decisioni. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante affissione all’albo sociale. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 11 – PRESIDENTE – Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – REVISORE UNICO DEI CONTI – Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’assemblea. Il Revisore Unico dei Conti, scelto anche tra i non associati, deve avere idonee e comprovate capacità professionali e la sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il Revisore Unico dei Conti partecipa alle assemblee e alle riunioni de! Comitato Direttivo.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 13 – ESERCIZIO – L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra associazione avente scopo analogo o affine. L’associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – ESTINZIONE

Art. 14 – ESTINZIONE – L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 ce: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all’art. 27 ce. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VII – NORMA DI CHIUSURA

Art. 16 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.